E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo testo unico della finanza (TUF) all’interno del quale è presente il nuovo articolo 30 bis, riguardante le modalità di prestazione del servizio di consulenza da parte dei consulenti indipendenti e delle società.
Tale articolo prevede che i consulenti e le società di consulenza indipendente possano promuovere e prestare il servizio anche al di fuori delle mura della propria sede, non solo per tutte le attività afferenti all’esecuzione del contratto, come era già previsto, ma anche per la firma del contratto stesso.
Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2017