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Rassegna Stampa

Il paradosso che incombe sui consulenti fee only

Cesare Armellini (Nafop) su Plus24 del 1 luglio: «Dobbiamo operare a 360° per il bene dei clienti»

Il 12 giugno era l’ultimo giorno utile per le commissioni parlamentari per esprimere osservazioni al Governo sullo schema di decreto di recepimento della Mifid II. Almeno in teoria. In pratica l’esame è ancora in corso e c’è un’altra scadenza che sta per non essere rispettata. Dopodomani, 3 luglio 2017, scade il termine per adottare le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per recepire la direttiva. E l’entrata in vigore della Mifid II (3 gennaio 2018) è ormai dietro l’angolo.

I giorni passano, ma più che sulle date le attenzioni degli operatori sono concentrate sui contenuti dello schema di decreto. In particolare i consulenti finanziari indipendenti pagati a parcella solo dal cliente (i cosiddetti fee only) seguono con attenzione la disposizione che limita il loro perimetro operativo ai valori mobiliari e ai fondi comuni. Se il testo del decreto non sarà ritoccato non potranno più fornire consulenza su strumenti derivati e, paradossalmente, anche su strumenti del mercato monetario la cui funzione principale è quella di permettere una gestione ottimale della liquidità con investimenti di breve durata. «Non riesco a capire la ratio di questa misura, che del resto era contenuta anche nella Mifid I (art. 3 esenzioni facoltative). Il legislatore nazionale, in modo corretto e in virtù delle peculiarità della consulenza indipendente si è ben guardato, all’epoca, dall’applicare tale restringimento del perimetro operativo. A distanza di 10 anni cos’è cambiato? La figura professionale che rappresento non è mai stata coinvolta in scandali finanziari, che hanno avuto invece come protagonisti altri operatori finanziari». Esordisce così Cesare Armellini – presidente Nafop, associazione dei consulenti finanziari indipendenti -, che prosegue: «Auspichiamo di poter continuare a offrire il servizio di consulenza con tutti gli strumenti finanziari, altrimenti non avremo più neanche la possibilità di consigliare al cliente la semplice vendita di prodotti non adatti alle sue esigenze che altri soggetti gli avevano raccomandato in precedenza».

 

  • Fa riferimento alle consulenze prestate a imprese ed enti locali con bilanci pieni di derivati?
    In passato Nafop è stata anche chiamata dalla Commissione Finanze del Senato a relazionare sull’argomento, data l’ampia esperienza acquisita sul campo. Nel 2010 a conclusione dell’indagine conoscitiva sull’utilizzo degli strumenti derivati nelle PA, la XI Commissione permanente raccomandava agli enti locali di avvalersi di consulenti indipendenti privi dei conflitti di interesse che spesso caratterizzano invece gli operatori finanziari tradizionali.
  • In teoria, a leggere il Tuf, non potrete più consigliare neanche un BoT?
    L’assurdità di questa disposizione non merita ulteriore commento.
  • Paradossalmente, vi restringono il bacino operativo proprio adesso che con l’Albo sarete sottoposti a una maggiore vigilanza.
    La professionalità dei fee only da anni è riconosciuta da mercato e istituzioni. Il restringimento del campo d’azione tradirebbe gli stessi principi di tutela dell’investitore previsti dalla Mifid II. C’è anche da considerare che il disallineamento del campo di gioco tra i vari attori della consulenza che va a violare i principi della concorrenza.
  • C’è anche il rischio di una retromarcia sulla possibilità di svolgere l’attività anche fuori dai propri uffici.
    Un consulente finanziario indipendente per sua natura deve proporre i servizi offerti ai clienti in luogo diverso del suo domicilio, come qualsiasi altro professionista. Ricordo che i consulenti indipendenti non offrono strumenti e prodotti finanziari. Non raccolgono denaro dei clienti e quindi non entrano in possesso delle loro disponibilità. Non operano sul versante dell’offerta di prodotti d’investimento, ma affiancano chi agisce dal lato della domanda, ossia l’investitore, nell’analisi e selezione dell’offerta. E per questo i fee only sono remunerati solo dal cliente e non dagli operatori finanziari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista a cura di Gianfranco Ursino

 

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