Cerca
Close this search box.

News

1 dicembre 2018: avvio definitivo dell’operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari e di OCF

Delibera n. 20704

Avvio definitivo dell’operatività dell’albo unico dei consulenti finanziari e dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell’art. 1, commi 31 e 41, lett. a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (nel seguito, “TUF”) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato (nel seguito anche “legge di stabilità 2016”);

VISTI, in particolare:

A. l’art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai sensi del quale «Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», sono trasferite all’organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell’organismo di cui agli articoli 18- bis, comma 6, e 18- ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari»;

B. l’art. 1, comma 41 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai sensi del quale «Entro sei mesi dall’adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l’organismo per la tenuta dell’albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all’iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria.(…) Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce:

a) la data di avvio dell’operatività dell’albo unico dei consulenti finanziari;

b) la data di avvio dell’operatività dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari»;

VISTO l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ai sensi del quale la data di avvio dell’operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari e la data di avvio dell’operatività dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari, di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF, sono stabilite dalla CONSOB con proprie delibere ai sensi della “legge di stabilità 2016”;

VISTO l’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ai sensi del quale, fino dalla data di avvio dell’operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari, la riserva di attività di cui all’articolo 18 del TUF non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), del TUF, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti;

VISTO il proprio Regolamento, adottato con delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, “Regolamento Intermediari”), con cui è stata data attuazione, tra l’altro, alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 36, della “legge di stabilità 2016”;

VISTA la disciplina transitoria contenuta nell’articolo 4, commi 3, 4 e 5, della propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante il “Regolamento Intermediari”;

VISTI lo Statuto e il Regolamento dell’OCF, approvati con disposizione del 24 maggio 2018 dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la CONSOB, ai sensi dell’articolo 31, comma 4 del TUF;

VISTA la propria delibera n. 20503 del 28 giugno 2018, con cui è stato autorizzato, a partire dal 2 luglio 2018, un primo avvio dell’operatività dell’Organismo “limitatamente” all’esercizio:

i. dell’attività istruttoria concernente le iscrizioni, con esonero dalla prova valutativa, all’Albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria;

ii. dei poteri di vigilanza di cui all’articolo 31, comma 7, del TUF, per lo svolgimento dell’attività istruttoria concernente l’avvio del procedimento cautelare ad un anno di cui all’art. 7-septies, comma 2 [casi di imputazione o misure penali restrittive personali] del TUF nonché del procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 196 del TUF, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;

VISTO il Protocollo d’intesa fra la CONSOB e l’OCF, sottoscritto il 28 giugno 2018, disciplinante “Modalità operative e tempi del trasferimento delle funzioni dalla Consob all’Ocf, adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo e attività propedeutiche connesse all’iscrizione, con esonero dalla prova valutativa, delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria“;

VISTO il Protocollo d’intesa fra la CONSOB e l’OCF, sottoscritto il 10 agosto 2018, concernente la pubblicità delle disposizioni a rilevanza esterna dell’OCF e gli atti ed eventi di maggior rilievo da comunicare alla Consob;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 41 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che la Consob stabilisce la data di avvio dell’operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari e dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo;

D E L I B E R A:

A partire dal 1° dicembre 2018, prende avvio l’operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari e dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è portata a conoscenza dell’Organismo nonché pubblicata sui siti internet della CONSOB e dell’Organismo medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

15 novembre 2018

Altre news

Condividi:

Iscriviti alla newsletter